In caso di infortunio nessun obbligo di fornire la documentazione agli ispettori.

Interessante decisione della Corte di Cassazione dedicata a un tema poco trattato in giurisprudenza.

Dopo un infortunio, gli ispettori del lavoro recatisi sul luogo del fatto, hanno ricevuto il rifiuto alla richiesta di consegna di documentazione da parte del datore di lavoro, possibile indagato per l’evento, che è stato perciò denunciato per il reato previsto dall’art. 4, ultimo comma, della legge n. 628/1961. La norma punisce «coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete».

La Suprema Corte ha spiegato però che l’obbligo di fornire le informazioni richieste non sussiste nel caso in cui l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro sia finalizzato a raccogliere elementi di prova in relazione ad un reato, quando cioè gli ispettori agiscano in qualità di polizia giudiziaria per l’accertamento di illeciti penali, sia autonomamente che in virtù di una delega conferita dall’autorità giudiziaria.

D’altro canto, si afferma in sentenza, non esiste un obbligo generale di fornire documenti da parte dell’indagato. La P.G. ha ampi poteri autonomi per acquisire quanto le serve (leggasi: perquisizioni e sequestri) e perciò può autonomamente provvedervi ove ne ravvisi la necessità.

L’obbligo di fornire la documentazione esiste infatti solo ed esclusivamente, per espressa volontà della legge 628/61, ai fini dell’accertamento delle irregolarità amministrative.

In più occasioni la giurisprudenza ha spiegato che il reato in questione si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all’Ispettorato del lavoro la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l’adempimento dei conseguenti obblighi contributivi.

Caso diverso, invece, quello relativo alle richieste finalizzate all’accertamento del reato.

Il datore di lavoro, in caso di infortunio o comunque in sede di accertamento di altri reati (contravvenzioni del testo unico di sicurezza), può legittimamente rifiutarsi di consegnare i documenti richiesti dall’Ispettorato?

Ci vuole cautela: infatti la corte chiarisce che pur non essendo ravvisabile il reato di cui all’articolo 4 legge 628/1961, il rifiuto di fornire la documentazione potrebbe integrare il grave delitto di favoreggiamento. Perché ciò avvenga, però, è ovviamente necessario che il soggetto che omette di fornire la documentazione non sia esso stesso autore o, quanto meno, concorrente nel reato favoreggiato, ossia nell’infortunio sul lavoro. Quindi anche nel caso in esame, nel quale peraltro non era stata contestato il favoreggiamento, lo stesso non avrebbe potuto configurarsi essendo stato l’infortunio addebitato al medesimo soggetto che aveva rifiutato la consegna della documentazione.

Chiarito l’utile principio di diritto, si può evidenziare che, per il comune cittadino non esperto di questioni giuridiche, non è sempre semplice cogliere la diversa veste che gli ispettori del lavoro possono assumere di volta in volta. Evidentemente, se c’è stato un infortunio sul lavoro il loro intervento è di tipo “giudiziario”: tuttavia in quella sede gli accertamenti si estendono, di solito, a tutti gli aspetti della vicenda, siano essi penali che amministrativi. E la sentenza non chiarisce se il discrimine tra le due tipologie di intervento vada colto solo nell’occasione (come parrebbe intendersi), oppure anche con riferimento alla finalità del medesimo.

Come comportarsi, quindi, in questi casi?

Al di là del caso specifico e dell’enunciazione del principio di diritto, rifiutare di consegnare la documentazione richiesta agli ispettori del lavoro anche in assenza di un obbligo giuridico in tal senso, raramente costituisce una scelta saggia. Gli agenti potranno infatti reperirla con alti mezzi, certamente più” invasivi” (sequestri), oltretutto ottenuti con autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

Se non ci sono, insomma, valide e specifiche ragioni per non adempiere alla richiesta degli ispettori, di solito non ci sono particolari vantaggi nel rifiutare di fornire quanto richiesto.

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