Può l’azienda pagare le oblazioni estintive delle contravvenzioni antinfortunistiche?

Può una società pagare le oblazioni amministrative che estinguono le contravvenzioni antinfortunistiche contestate ai suoi dipendenti?

Questo è il tema che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, 11 ottobre 2019 n. 41979 ha affrontato in un caso nel quale si contestano agli indagati i reati di peculato e truffa ai danni dello Stato.

La decisione, assunta all’interno di un procedimento penale, ha affrontato un tema piuttosto raro nel panorama giurisprudenziale ed è giunta ad alcune interessanti conclusioni.

In linea di massima è consentito ad una società di farsi carico dell’oblazione amministrativa prevista dal D.lgs 758/94, purché siano rispettate alcune condizioni.

Innanzitutto, è stato escluso che questa sanzione rientri tra il novero di quelle amministrative per le quali il datore di lavoro è solidalmente responsabile con l’autore dell’illecito (art. 6 l. 689/89). La contravvenzione antinfortunistica, infatti, pur definita in via amministrativa, rimane un illecito di natura penale e come tale vige la stringente previsione costituzionale della personalità della responsabilità penale. Non vi è pertanto alcuna solidarietà dell’azienda.

Ciò premesso si osserva che il datore di lavoro è civilmente responsabile per i fatti del suo dipendente (art. 2049 cod. civ.), purché siano stati commessi in un rapporto di occasionalità necessaria fra l’illecito e le mansioni svolte dall’addetto o con violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole ovvero, ancora nell’interesse dell’ente.

Il datore di lavoro è altresì soggetto obbligato al pagamento delle multe e delle ammende nei casi previsti dall’articolo 197 del codice penale.

Da tutto ciò deriva l’evidente interesse della società all’estinzione del reato che la garantisce contro il rischio di vedersi obbligata a risarcire i danni e a pagare

Ma questo non è sufficiente per ritenere la legittimità del pagamento. È necessario che vi sia l’adozione di un provvedimento dell’organo amministrativo, previa verifica dell’esistenza di norme interne legittimanti la fuoriuscita di cassa e di uno specifico interesse della società alla pronta estinzione degli illeciti.

In assenza di queste condizioni si può presumere che il pagamento sia stato eseguito senza titolo.

Trattasi di un’interpretazione molto formalistica, fin troppo rigorosa, che non tiene conto della sostanza dei fatti: la presenza di provvedimenti espressi che consentano l’uso di risorse aziendali a quel fine, infatti, non sembra essere circostanza tanto dirimente. Tutto sommato si potrebbe obiettare al ragionamento dei giudici di legittimità che l’interesse del datore di lavoro al pagamento di quelle oblazioni non viene meno per il solo fatto di averlo formalizzato.

Ad ogni modo, giova ricordare che il principio espresso dalla Corte vale sia per le aziende pubbliche che per quelle private. La differenza però, di non poco conto, è quella che attiene alla diversa qualificazione del fatto distrattivo: peculato allorché concerne risorse pubbliche, appropriazione indebita, o bancarotta fraudolenta in caso di fallimento, nei casi di aziende private.

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