Il mancato adempimento alle prescrizioni ex D.Lgs 758/94 non è reato. Studio Legale DCZ

Capita, talvolta, che le regole del diritto, anche quelle apparentemente di minor difficoltà esegetica, vengano fraintese ed applicate erroneamente, sicché la Corte di Cassazione è chiamata a chiarire i principi di diritto. È quanto avvenuto con la sentenza della terza sezione penale del 28 novembre 2019, n. 48402 che fatto una importante e doverosa precisazione in materia di reati antinfortunistici.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite ex D.Lgs 758/94 dall’autorità di sorveglianza non integra un reato; non è, essa stessa un illecito penale, ma costituisce un impedimento all’estinzione amministrativa della contravvenzione e, dunque, una mera condizione di procedibilità.

Come noto, il sistema delineato dal D.Lgs 758/94 prevede che, accertate le irregolarità in materia di igiene e infortuni sul luogo di lavoro, l’autorità competente impone alcune prescrizioni finalizzate alla rimozione, da parte del responsabile, della situazione di illegalità. Quindi, una volta accertata l’ottemperanza (attraverso il c.d. verbale di “rivisita”), il responsabile è ammesso ad estinguere anticipatamente il reato, pagando una sanzione di natura amministrativa determinata in ragione di un quarto del massimo edittale previsto dalla legge per le contravvenzioni accertate.

Vi è la possibilità di chiedere alcune proroghe nel caso in cui il tempo attribuito per l’adempimento non sia sufficiente, ma pur sempre entro specifici limiti temporali.

Al cospetto di una prescrizione ritenuta errata, per il contravventore non vi sono rimedi di carattere amministrativo: l’unica via per contestare l’accertamento eseguito dall’autorità amministrativa è quella giudiziaria. Il contravventore potrà quindi esporre al pubblico ministero le proprie ragioni e, quindi, cercare di convincerlo ad archiviare il procedimento penale oppure, in caso di insuccesso, dovrà affrontare il giudizio penale con l’obiettivo dell’assoluzione.

Si rammenti che l’oggetto della contestazione non è il contenuto della prescrizione, ma piuttosto l’irregolarità accertata. Non si tratterà, insomma, di contestare l’efficacia e l’idoneità delle prescrizioni che sono state impartite per sanare l’irregolarità accertata, quanto, a monte, l’esistenza della violazione.

Ma, come detto, la mancata ottemperanza delle prescrizioni non è di per sé un fatto illecito, tanto meno di natura penale. Da essa consegue unicamente la possibilità di apertura del procedimento penale e la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica.

Un volta aperto il procedimento penale, quindi, la procedura amministrativa ex D.Lgs 758/94 diviene del tutto irrilevante.

Nella sentenza in commento, i giudici di merito avevano invece ritenuto la responsabilità dell’imputato proprio sulla scorta del fatto che egli non aveva adempiuto alle prescrizioni che gli erano state impartite per presunte non conformità del luogo di lavoro alle normative sull’igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

Correttamente, la Suprema Corte ha ricordato che il mancato perfezionamento della procedura estintiva di cui agli artt. 20 e ss. citati non comporta ex se il consumarsi del reato, ma costituisce la premessa logico-giuridica per l’esercizio dell’azione penale. Ne consegue che, in sede processuale, non dovrà verificarsi se la procedura estintiva sia stata esperita (a meno che non sorgano contestazioni al riguardo, ipotesi estranea a questo giudizio), ma – ormai irrilevante la questione, che giammai potrebbe esser di per sé stessa fonte di responsabilità – dovrà accertarsi la fondatezza della contestazione mossa, alla luce di tutti gli elementi probatori offerti.

Il giudice di merito era dunque incorso in un evidente errore di diritto che ha comportato l’annullamento della sentenza.

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