Pagamento tardivo dell’oblazione amministrativa. Cosa succede?

Che cosa succede se l’oblazione amministrativa ex D.Lgs 758/94 è pagata in ritardo?

La Corte di Cassazione ha ribadito che il pagamento tardivo dell’oblazione amministrava, siccome previsto da un termine perentorio, non è idoneo a perfezionare il procedimento di estinzione del reato, sicché l’autorità deve procedere come se non si fosse adempiuto alla prescrizione e, pertanto, trasmettere la notizia di reato alla Procura della Repubblica.

Si apre dunque il procedimento penale.

Nel caso in esame, il pagamento era avvenuto di lunedì, pur essendo scaduto il termine di sabato.

La Corte ha ribadito il proprio orientamento, ormai consolidato, secondo il quale lo slittamento al primo giorno lavorativo immediatamente successivo, dei termini scadenti il giorno festivo è un principio che vale, appunto, solo nei casi dei giorni festivi, previsti come tali dalle leggi italiane.

II sabato, invece, è un giorno feriale e, come tale, non rientra tra i casi di slittamento dell’adempimento.

Esiste, però, una norma, l’art. 7, comma 1, lett h), D.L. n. 70/2011, secondo cui “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.

Orbene, con una lettura rigidamente formale, la Corte di Cassazione ha affermato che tale regola si applica solo ai casi nei quali il pagamento è possibile esclusivamente mediante istituti bancari. Così non è per le oblazioni previste dal D.Lgs 758/94, che possono essere pagate e anche negli uffici postali, aperti notoriamente anche di sabato.

Ma non è tutto.

In più occasioni la Suprema Corte ha affermato che: “In tema di contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica, la sanzione pecuniaria irrogata con la sentenza di condanna non può essere compensata con la somma corrisposta dall’imputato a titolo di oblazione amministrativa oltre il termine perentorio di trenta giorni, stante sia le diverse finalità perseguite dal procedimento penale e da quello amministrativo sia la mancanza di indicazioni normative in tal senso.” (per tutte si veda: Cass. Pen. Sez. 3, n. 45228 ud. 3/7/2014, dep. 3/11/2014, Rv. 260745 – 01).

In vero, il D.lgs 758/94 consente anche l’ammissione alla speciale procedura dev’oblazione anche in sede giudiziaria, davanti, cioè al giudice del dibattimento. In tal caso il pagamento tardivo potrebbe comunque valere per l’estinzione del reato.

All’imputato, dunque, persa l’opportunità di avvantaggiarsi della speciale oblazione amministrativa, resta la possibilità di ricorrere a quella “giudiziaria”, prevista dagli articoli 162 e 162 bis del codice penale che però prevedono il versamento di una somma maggiore rispetto a quella prevista dal D.Lgs 758/94 e pari, rispettivamente, ad un terzo o della metà del massimo edittale della pena prevista per il reato.

La somma versata in ritardo è perciò definitivamente perduta, non potendo essere compensata con quella versata per l’oblazione penale e, in definitiva, di difficile ripetizione da parte dello Stato.

Oltre al danno, quindi, anche la beffa.

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