I confini dell’obbligo di vigilanza del Datore di Lavoro.

La materia della responsabilità colposa è tradizionalmente quella che presta il fianco a letture controverse che, non troppo di rado, si discostano dai principi generali che governano il diritto penale.

Uno dei casi emblematici è il tema dei confini della “posizione di garanzia” del datore di lavoro in relazione alle violazioni antinfortunistiche.

Registriamo sul punto, con sempre maggior frequenza, interpretazioni molto estensive, rigorose oltre i limiti della lettera della legge, sicché da più parti si afferma amaramente che, di fatto, la responsabilità del datore di lavoro è ormai una “responsabilità di posizione” solo apparentemente qualificata come “colposa” ma attribuita in maniera oggettiva. Il che avviene, molto spesso, attraverso la contestazione della “omessa vigilanza” sull’operato altrui.

Nonostante la predisposizione dell’organizzazione aziendale, magari con tanto di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 ed il conferimento di deleghe a soggetti qualificati e dotati di poteri effettivi, non sono mancate decisioni che hanno affermato la responsabilità del datore di lavoro per “omessa vigilanza”, finendo in tal modo per attribuire la responsabilità penale sulla scorta della mera posizione aziendale.

Ora, è indubbio che competa al vertice organizzativo il compito di accertare che l’organizzazione aziendale sia efficiente e che chi ha ricevuto compiti e poteri li eserciti correttamente ed efficacemente. Ma questo non significa che il datore di lavoro debba costantemente sorvegliare l’operato altrui, giacché, così facendo, lo si trasformerebbe in una sorta di vigilante interno, con conseguente perdita di significato di tutto il sistema prevenzionale previsto dalla normativa vigente.

Nel variegato panorama giurisprudenziale, non mancano tuttavia sentenze più rigorose, sotto il profilo del rispetto dei principi generali del diritto penale.

È il caso della sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 14 novembre 2019, n. 46194 che, pronunciatasi nell’ambito di fatti avvenuti nell’ILVA di Taranto, ha specificato quali sono i confini della responsabilità del datore di lavoro, con una motivazione rispettosa del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale.

Non è pensabile che all’interno di azienda di grosse dimensioni il datore di lavoro sia a conoscenza di tutto quanto avviene. La predisposizione di una struttura organizzata nell’ambito dell’impresa, con affidamento di compiti a dirigenti e preposti (oltretutto titolari di una posizione di garanzia originaria) comporta pertanto una differenziazione di responsabilità tra i diversi soggetti, in ragione dei rispettivi ruoli, poteri e doveri.

Richiamando il proprio precedente orientamento, dunque, la Suprema Corte ha ricordato che è “generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo”.

In conclusione, anche le modalità di assolvimento dell’obbligo di vigilanza vanno rapportate al ruolo rivestito; il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli. Quanto alle concrete modalità di adempimento dell’obbligo di vigilanza esse non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell’organizzazione aziendale (e viceversa).

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