L’introduzione dell’obbligo di rilasciare la dichiarazione di avvenuto smaltimento (DAS) ad opera del D.Lgs 116/20 sta creando notevoli difficoltà applicative alle imprese.
Il nuovo articolo 188 del TUA, al comma 5, prevede che il produttore sia liberato dalla responsabilità per lo smaltimento di suoi rifiuti non solo dopo aver ricevuto la quarta copia del formulario, ma anche della DAS, cioè la dichiarazione di avvenuto smaltimento che è dovuta (con le forme dell’autocertificazione) quando i rifiuti sono conferiti a soggetti che sono autorizzati al compimento di alcune delle operazioni D13, D14 e D15.
Questa disposizione di legge però riflette la scarsa conoscenza da parte del legislatore della materia che si regola. La norma, infatti, non consente di individuare con certezza quale sia il soggetto tenuto all’emissione della DAS.
La dichiarazione attiene al corretto smaltimento di rifiuti, sicché verrebbe da pensare che tale obbligo gravi in capo a coloro che tale smaltimento hanno effettuato in via definitiva, dunque gli impianti finali.
Il fatto è, però, che questi ultimi molto spesso ricevono i rifiuti da un intermediario e non sono in grado di conoscere chi sono i produttori dei rifiuti. Nel caso in cui, oltretutto, i rifiuti siano stati mischiati (o mescolati) dall’intermediario, lo smaltitore, quand’anche conoscesse i nominativi dei produttori, non sarebbe comunque in grado di distinguere i rifiuti degli uni da quelli degli altri. E non si tratta di un’evenienza rara: anzi!
Si potrebbe allora pensare che la DAS competa all’intermediario.
Tuttavia, questa soluzione non soddisfa appieno, perché l’intermediario non si occupa dello smaltimento finale dei rifiuti, sovente non è neppure a conoscenza del loro destino, per cui viene da chiedersi come possa “attestare” fatti che non conosce.
Qual è l’operazione di smaltimento per la quale deve essere data la DAS?
La norma richiede che l’attestazione contenga i dati dell’impianto e del suo titolare, la quantità di rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
A ben vedere la norma non specifica mai che queste informazioni debbano essere riferite allo smaltitore “finale”.
Si potrebbe allora affermare che le operazioni di smaltimento per le quali è dovuta la dichiarazione siano proprio quelle descritte dai codici D13, D14 e D15.
Anche questa soluzione, formalmente corretta, presenta però il fianco ad una grave osservazione.
Le operazioni classificate come D13, D14 e D15 sono preliminari allo smaltimento vero e proprio ma non sono operazioni, per così dire, definitive.
Sarebbe dunque assurdo ritenere il produttore sgravato da responsabilità per il “corretto smaltimento” solo perché l’intermediario ha compiuto alcune operazioni preliminari allo smaltimento. Sarebbe, ad esempio, irragionevole pensare che al produttore di rifiuti si debba l’attestazione del deposito preliminare all’incenerimento ma non quella, dell’incenerimento dei suoi rifiuti.
Sembra allora che il contenuto della DAS debba riguardare le operazioni di smaltimento “finale”, delle quali però l’intermediario potrebbe non essere a conoscenza, salvo voler ammettere l’esistenza di un obbligo implicito di informazione a carico dell’intermediario.
Non è chiaro come debba comportarsi l’intermediario (o il destinatario) nel caso di recupero dei rifiuti. Con l’entrata in vigore del nuovo sistema informatico di tracciabilità sarà doveroso emettere anche la dichiarazione di avvenuto recupero.
Ma nel frattempo?
Come può il produttore ritenersi liberato da responsabilità se non gli è data notizia della sorte dei suoi rifiuti?
Tagliamo, come si suole dire, la testa al toro; inviare l’attestazione anche per le operazioni di recupero, sebbene non previsto e non doveroso, risolve alla fonte ogni incertezza e previene qualsiasi contestazione.
In conclusione, a ben vedere la norma non consente di comprendere con chiarezza né cosa debba essere attestato, né da chi. Incertezza ancora più grave se si ricorda che la falsa dichiarazione è presidiata da norme di carattere penale.
Le incertezze esegetiche sono gravissime e stanno mettendo a dura prova le imprese che operano nel settore. Un intervento chiarificatore è quanto mai indispensabile.