Un’interessante riforma del D.Lgs 116/2020 è quella relativa ai c.d. rifiuti urbani assimilati.
La previgente disciplina del TUA (e anche quella più risalente del c.d. “Decreto Ronchi”) prevedeva che i Comuni potessero “assimilare” alcuni rifiuti speciali a quelli urbani, incaricandosi del loro smaltimento e, perciò, tassando i relativi produttori.
Con la riforma del settembre 2020 i rifiuti urbani assimilati hanno cessato di esistere come categoria perché la legislazione italiana si è adeguata a quella europea.
Gli enti pubblici sono stati privati della possibilità di assimilazione ed è oggi previsto che alcune tipologie di rifiuti urbani (elencati dall’allegato L.quater del TUA) se prodotti da specifiche attività “non domestiche” (elencate dall’allegato L.quinquies) devono essere gestiti dall’ente pubblico, salvo che il produttore decida di affidarli a soggetti privati e così portarli a recupero.
Per fare un esempio, quindi, gli imballaggi di carta per le materia prime, usati dunque nei reparti produttivi, sono rifiuti speciali. Gli stessi imballaggi usati invece per le forniture degli uffici amministrativi della medesima azienda, sono rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche.
Le conseguenze pratiche di questa nuova disciplina sono parecchie.
La determinazione della superficie tassabile cambia.
In passato l’ente pubblico determinava la tassa sull’intera superficie dell’impresa.
Oggi soltanto quelle parti dello stabilimento nel quale si svolgono le attività di cui all’allegato L-quinquiespossono essere oggetto di tassazione.
A tal fine è previsto che entro il 30 giugno (31 maggio solo per il 2021) di ogni anno l’azienda debba inviare una comunicazione all’ente pubblico che deve riportare le tipologie e le quantità di rifiuti urbani prodotti. Resta l’obbligo di dichiarazione di variazione delle superfici tassabili ai sensi dell’articolo 1, comma 685 L. 147/13 che, purtroppo, non è stato modificato contestualmente alla riforma del 2020. Ci si interroga quindi se questa dichiarazione sia dovuta già quest’anno, essendo mutato il criterio di determinazione della superficie rilevante ai fini della tassazione.
Lo sconto sulla quota variabile della TARI.
Il privato può anche scegliere di avviare a recupero una parte dei propri rifiuti urbani assimilati; in tal caso ha diritto ad uno sconto sulla parte variabile dell’imposta “in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti e recuperati” risultanti dalla dichiarazione di avvenuto recupero rilasciata dal destinatario.
Classificare i rifiuti urbani assimilati?
La nuova disciplina pone un’esigenza innovativa della quale, però, il Legislatore non si è fatto carico.
Il medesimo tipo di rifiuto è classificato per legge come “urbano” (prodotto da utenze non domestiche) o “speciale” a seconda del suo luogo di produzione. Come distinguerli dunque, posto che solo per la prima categoria si applica la tassa sulla raccolta (La TARI)? E, ancora, nel caso di conferimento ai privati, come deve avvenire la gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche?
È evidente che l’unico strumento che consente di distinguere le due tipologie di rifiuti è il codice CER che, come noto, consegue all’attività di classificazione. Solo in questo modo si può avere la certezza che la medesima tipologia di rifiuto provenga dalle attività “assimilate” di cui all’allegato L-quinquies e non da quelle “speciali”.
Da questo ne discende che la gestione deve essere adeguata alla classificazione del rifiuto. Sicché il rifiuto urbano prodotto dall’utenza non domestica deve essere trasportato e conferito a soggetti autorizzati.
Il problema potrebbe porsi in quei casi in cui alcuni soggetti che intervengono nella filiera di gestione de rifiuto siano in possesso dell’autorizzazione solo per i rifiuti “speciali” e non anche quelli urbani. Sebbene si tratti del medesimo residuo, la sua classificazione è differente per legge, pertanto una lettura formale delle norme vigenti porterebbe a ritenere la possibilità di integrare il reato di cui all’articolo 256 TUA in assenza dell’autorizzazione specifica per la gestione dei rifiuti urbani.