Contravvenzioni ambientali e omessa procedura di estinzione anticipata. Si può fare il processo?

La procedura di estinzione amministrativa dei reati ambientali non è obbligatoria. Così ha deciso la Corte di Cassazione penale, sez. III del 20 maggio 2021, A.

Gli articoli 318 bis e seguenti del testo Unico Ambientale stabiliscono una procedura di estinzione dei reati contravvenzioni analoga a quella prevista dal D.Lgs 758/94 in materia antinfortunistica.

Introdotto nel 205, il sistema di estinzione anticipata dei reati ambientali si pone lo scopo di favorire la regolarizzazione delle violazioni ambientali meno gravi attraverso il sistema delle prescrizioni-adempimenti e quindi di diminuire il carico giudiziario.

Al fine di eliminare la contravvenzione accertata, l’agente accertatore può impartire una prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario.

Accertata la regolarizzazione, il reato si estingue mediante il pagamento di un’oblazione amministrativa di importo pari a un quarto del massimo edittale previsto per il reato contravvenzionale.

Ma che cosa succede se questa procedura non si attiva?

Nulla.

La Suprema Corte ha infatti osservato che al cospetto dell’inerzia dell’organo accertatore, la procedibilità del reato non è in alcun modo influenzata. Il processo può quindi tenersi regolarmente. Non è infatti prevista l’obbligatorietà della procedura di cui agli articoli 318 bis e seg. TUA, così come non lo è in materia antinfortunistica.

Neppure è censurabile per cassazione tale omessa iniziativa dell’organo accertatore, salvo che il contravventore abbia chiesto espressamente l’attivazione della procedura estintiva.

La sentenza, infatti, sembra ammettere la possibilità di impugnazione sul punto nel caso in cui l’imputato abbia chiesto all’organo accertatore o al pubblico ministero in un momento successivo, l’attivazione della procedura di estinzione anticipata.

L’arresto giurisprudenziale è piuttosto eccentrico, posto che nessuna norma prevede l’onere in capo al contravventore di chiedere l’emissione di specifiche prescrizioni impositive; neppure l’articolo 318 quinquiesTUA, espressamente citato nella sentenza.

Il contravventore può spontaneamente eliminare la contravvenzione e, secondo uno schema di esclusiva derivazione giurisprudenziale, può essere ammesso al pagamento dell’oblazione “ora per allora” con conseguente estinzione del reato.

Attribuirgli un onere che non è previsto da alcuna norma appare però un’operazione esegetica contraria alle regole sull’interpretazione della legge.

L’omessa attivazione della procedura di estinzione anticipata quindi non impedisce la prosecuzione del processo e il contravventore avrà comunque la possibilità di estinguere il reato mediante l’oblazione ordinaria prevista da codice penale. Contrariamente a quanto previsto in materia antinfortunistica, però, la sanzione pecuniaria resta pari alla metà del massimo edittale previsto dalla norma e non ad un quarto.

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