Con la sentenza n. 32861 del 6 settembre 2021 la III Sezione della Cassazione penale chiarisce ancora una volta quali sono i requisiti per una delega ambientale valida ed efficace.
Nella vicenda processuale il legale rappresentante di una società, imputato per non aver rispettato le prescrizioni dell’AIA con riferimento agli scarichi in corpo idrico superficiale, aveva invocato la sussistenza di una delega in materia ambientale a favore del direttore tecnico. Il Tribunale aveva osservato che a quest’ultimo, come desumibile dalla visura camerale della società, erano attribuite le responsabilità connesse alla gestione delle aree industriali e degli impianti di depurazione, con il compito di fornire un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ma senza alcun riferimento a poteri decisionali e di spesa, così impedendo di considerare esente da responsabilità l’odierno imputato. Tale decisione è coerente con i principi elaborati dalla Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007, dep. 2008, Rv. 238980) secondo i quali, in materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.
La mancanza di poteri decisionali e di spesa in capo al delegato non consente di attribuire alla delega rilasciata nel caso di specie valore esimente rispetto alla responsabilità concorrente del delegante, il quale, in forza della sua posizione di garanzia, conservava dunque i suoi doveri di controllo sull’operato dei propri collaboratori sugli aspetti legati alla gestione dell’impianto, a ciò dovendosi solo aggiungere che, ai fini della configurabilità sotto il profilo soggettivo del reato contestato, avente natura contravvenzionale, è sufficiente anche la colpa.