Classificazione rifiuti e responsabilità del produttore. Dubbi sulle linee guida SNPA

La classificazione del rifiuto compete al suo produttore. Così stabilisce l’articolo 184 TUA, peraltro riformato dal D.Lgs 116/2020.

Non si tratta di una novità assoluta, posto che tale obbligo incombeva sul produttore in virtù di molteplici norme, sia nazionali che di rango europeo.

La novità maggiore della riforma dell’articolo 184 TUA, dunque, sta nel fatto che l’adempimento imposto al produttore dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle Linee Guida SNPA che sono state approvate con decreto ministeriale del 9 agosto 2021 n. 47.

È dunque la legge, direttamente, che individua il testo di regole tecniche sulla scorta delle quali va eseguita l’attività.

Il sostantivo “classificazione” può essere utilizzato in diverse accezioni. In senso stretto si riferisce all’attribuzione del codice EER di riferimento, ma il significato più ampio comprende anche la caratterizzazione e l’attribuzione della corrispondente classe di pericolosità (se presente, ovviamente).

Le linee guida SNPA, appena rinnovate rispetto a quelle precedenti, presentano alcuni chiaroscuri esegetici che potrebbero evidenziare un potenziale contrasto con il Testo Unico Ambientale.

In particolare, è previsto che tutta l’attività di classificazione sia tracciata in due documenti: una relazione tecnica, corredata della documentazione utilizzata, e un documento di “giudizio di classificazione”. Ora, proprio con riferimento a tale ultimo documento, è previsto che sia redatto e sottoscritto da un “professionista abilitato” senza che, però, sia indicato quale specializzazione sia necessaria. Il precedente riferimento al “chimico”, quale soggetto incaricato di sottoscrivere e, quindi, di redigere, il documento, è stato eleminato nella nuova versione delle guida.

L’attività di classificazione, invero, non è riservata ad alcuna professione specifica, sicché il riferimento contenuto nelle linee guida SNPA è, di fatto, privo di significato. Chi è, dunque, che deve redigere e firmare quel documento?

Gli aspetti oscuri sono allora due.

Il primo è quello di stabilire quale sia il rapporto tra i due documenti, posto che anche per la relazione tecnica è previsto che si proceda con l’assegnazione del codice EER e l’attribuzione della classe di pericolosità al rifiuto.

Il secondo profilo enigmatico attiene alla paternità del giudizio di classificazione che, secondo la legge, dovrebbe essere del produttore ma che le linee guida SNPA attribuiscono invece, come si è visto, ad un non meglio identificato “professionista abilitato”.

Le due criticità si aggrovigliano tra loro, sicché il quadro complessivo che ne esce è inesorabilmente pregno di perplessità.

Presumibilmente, i redattori della guida intendevano affermare che il produttore deve avvalersi della collaborazione di un soggetto che sia dotato delle capacità e delle competenze tecniche per l’emissione del giudizio di classificazione. Tuttavia, il tenore letterale della norma parrebbe porsi in contrasto con quanto previsto dall’articolo 184 TUA che, come abbiamo visto, attribuisce la responsabilità della classificazione al produttore dei rifiuti. Se così fosse, quindi, le linee guida SNPA, essendo approvate con decreto ministeriale, dovrebbero soccombere al cospetto della norma primaria e, quanto meno sotto il profilo della paternità dell’obbligo, non sarebbero applicabili.

È anche poco chiaro, come si diceva, il rapporto tra i due documenti. Una chiave di lettura plausibile potrebbe essere quella che attribuisce alla relazione tecnica la funzione di tracciare le attività svolte ai fini della “caratterizzazione”, intesa in senso ampio, ossia la procedura volta a ricostruire la composizione del rifiuto e degli eventuali contaminanti. Al documento di giudizio di classificazione, invece, sarebbe riservata la valutazione sulla pericolosità del rifiuto.

Questa lettura potrebbe costituire un salvacondotto per gli ipotetici profili critici delle linee guida SNPA perché non intaccherebbe la regola legislativa della paternità della classificazione del rifiuto in capo al suo produttore.

Restano sullo sfondo gli ipotetici profili di responsabilità in capo al “professionista abilitato” che abbia commesso errori nella procedura del giudizio di classificazione.


Related Posts