La sostituzione della pena detentiva in pecuniaria non può tradursi in un privilegio per pochi.

Come noto, l’art. 53 della Legge 689/1981 prevede che il giudice possa sostituire le pene detentive non superiori a sei mesi con una pena pecuniaria. La sanzione sostitutiva si calcola moltiplicando i giorni della pena inflitti per un importo che non può essere inferiore a 250,00 euro al giorno.

Il previgente tasso di conversione, fissato in 38,00 euro giornalieri, fu innalzato con un provvedimento legislativo del 2009, da molti critichi tacciato di perseguire intenti populisti ed elettorali e che avrebbe finito, di fatto, con il privilegiare gli imputati più ricchi a discapito degli altri.

E, in effetti, gli esiti paradossali di quella riforma furono quelli di ridurre enormemente l’accesso all’istituto, ormai riservato ad una ristretta cerchia di imputati benestanti, ma soprattutto quello di appesantire il carico giudiziario, ormai privato degli effetti deflattivi dell’istituto sostitutivo delle pene minori. Dopo la riforma si registrò, non a caso, un significativo aumento di processi conseguenti all’opposizione a decreto penale di condanna che, convertendo la pena detentiva in ragione di 250,00 euro al giorno, diventavano poco “appetibili” per gli interessati che preferivano seguire altre strade processuali, contribuendo così ad ingolfare ancora più le aule di giustizia.

Nel 2017 si tentò di porre parziale rimedio all’errore commesso nel 2009 e si stabilì, ma solo per il decreto penale di condanna, un tasso di conversione più basso, in ragione di 75,00 euro al giorno. Lo strabismo sistematico del legislatore aveva così aperto il fronte dell’irragionevole disparità di trattamento tra chi fosse stato giudicato con il decreto penale di condanna e tutti gli altri imputati.

Negli anni successivi la Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad occuparsi di questa irragionevolezza, sempre affrontata con provvedimenti interlocutori che auspicavano un rapido intervento del Legislatore. Monito mai colto dal Parlamento.

Nel 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo che l’applicazione di quel tasso di conguaglio avrebbe determinato l’applicazione di una pena pecuniaria sostitutiva del tutto sproporzionata rispetto alle condizioni reddituali dell’imputato.

Il GIP pugliese, infatti, investito dell’opposizione avverso un decreto penale di condanna emesso in relazione al delitto di violenza privata, avrebbe dovuto applicare una pena sostitutiva di euro 22.500,00, cifra che, tuttavia, rappresentava l’intero ammontare dei redditi dell’imputato per l’anno 2020.

Tale norma, a detta del rimettente, sarebbe viziata da una “irragionevolezza intrinseca del valore minimo del criterio di conversione delle pene detentive brevi”, generando una disparità di trattamento tra imputati facoltosi e imputati meno abbienti.

La Consulta, con Sentenza n. 28/2022 depositata il primo febbraio 2022, ha preliminarmente rilevato che, se l’impatto di pene detentive della stessa durata è, in linea di principio, uguale per tutti i condannati, non altrettanto può dirsi per le pene pecuniarie: una multa di mille euro, per esempio, può essere più o meno afflittiva secondo le disponibilità di reddito e di patrimonio del singolo condannato.

D’altra parte, non può negarsi, sostiene la Corte, che “la quota di 250,00 euro è, all’evidenza, ben superiore a quella che la gran parte delle persone che vivono oggi nel nostro Paese sono ragionevolmente in grado di pagare”.

Ed infatti, nonostante la sostituzione della pena detentiva rappresenti uno strumento prezioso, il tasso di conversione, che, come detto, risulta sostanzialmente inaccessibile per la maggior parte dei soggetti condannati, ha portato ad una grande diminuzione dell’utilizzo dell’istituto.

Sulla scorta di tali considerazioni la Corte Costituzionale, pur auspicando (ancora una volta!) un futuro intervento del Legislatore sul punto, ha preso atto dell’indifferibilità di una decisione e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53 co. 2 L. n. 689/1981 nella parte in cui prevede che ”(…) il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare”, anziché “il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale”.

Nell’ottica di garantire una continuità operativa della norma ed evitare di cancellare l’istituto della conversione della pena detentiva in pecuniaria, la Consulta ha sostituito il tasso minimo di conversione di 250,00 euro con quello di 75,00 euro per ogni giorno di pena detentiva inflitta, riallineando così la disciplina generale a quella prevista per il decreto penale di condanna e dunque rimuovendo una disparità di tratatmento che non aveva alcuna base logico-giuridica.

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