La circolare dell’Ispettorato del Lavoro del 16 febbaio 2022 specifica che il nuovo obbligo di formazione del datore di lavoro decorre dal momento in cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotterà l’accordo previsto dall’articolo 37 comma 7 del D.Lgs 81/08, così come modificato dalla legge 215/21.
Come noto, tale ultima legge ha introdotto l’obbligo di formazione ai fini della sicurezza anche per il datore di lavoro, senza però stabilire una norma transitoria che consentisse alle aziende di organizzarsi. Ci è dunque domandati se detto obbligo sia immediatamente operativo o meno.
La nuova legge ha esplicitamente previsto che i contenuti minimi del corso di formazione debbano essere stabiliti da un accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro il 30 giugno 2022.
L’INL ha inteso tale norma alla stregua di una disposizione transitoria e l’ha interpretata nel senso che l’obbligo di formazione decorrerà soltanto dopo che i suoi contenuti saranno definiti dal citato accordo.
Sarebbe stato più corretto che tale precisazione arrivasse dal ministero competente o, meglio ancora, fosse stato esplicitato in una norma transitoria.
Ad ogni modo l’INL ha chiarito che anche per i preposti e i dirigenti i nuovi obblighi formativi, ora definiti con contenuti solo in parte coincidenti con quelli previgenti, decorreranno dalla definizione del citato accordo e che, prima di allora, la formazione dovrà decorrere secondo gli attuali modelli.
A corollario delle premesse, l’INL ha chiarito che prima di quell’accordo, non potranno essere impartite prescrizioni per l’adeguamento ai nuovi obblighi formativi.
Altra importante precisazione contenuta nel documento dell’INL riguarda l’obbligo di addestramento, ora meglio declinato dal nuovo articolo 37 comma 5 del TUS. È infatti prevista una “prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Orbene, tali nuovi obblighi sono già entrati in vigore a partire dal 21 dicembre scorso.
Le azienda potranno essere sanzionate in caso di omessa organizzazione delle prove pratiche e dell’esercitazione.
Non è prevista però alcuna sanzione per l’omessa tenuta del registro informatico di tracciamento, che ha solo valenza probatoria dell’assolvimento dell’obbligo di addestramento.
Ricordiamo, infine, che la miniriforma del dicembre scorso ha attribuito all’ispettorato del lavoro i medesimi poteri di accertamento previsti per le ASL.
Il coordinamento sarà dunque indispensabile.
C’è da augurarsi, dunque, che anche le ASL siano del medesimo parere dell’INL nell’interpretazione delle nuove norme.