Nella sentenza in commento la Cassazione ribadisce che ai fini della determinazione del tasso soglia non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l’inadempimento dei secondi.
Secondo questo impianto ricostruttivo delle scelte legislative non sono di conseguenza accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Ne consegue l’impossibilità di cumulare, per le stesse ragioni, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce una clausola penale di recesso richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata. Essa serve per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di ricevere accordando il prestito.
La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Gli interessi moratori, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi.
La natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta, secondo la Cassazione, che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà.