Criptovaluta: è autoriciclaggio se non è garantita la tracciabilità della moneta virtuale

La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2868 del 25 gennaio 2022, si è pronunciata in merito alla legittimità di un sequestro preventivo, disposto dal Tribunale di La Spezia, avente ad oggetto denaro di provenienza illecita trasferito a varie società exchanger di criptovalute.

Nello specifico, era emerso come l’indagato avesse autoriciclato i proventi illeciti dei delitti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, trasferendoli a società estere che avrebbero successivamente acquistato la moneta virtuale Bitcoin.

Gli spostamenti di denaro in esame, inoltre, risultavano effettuati da carte Postepay intestate per lo più a soggetti prestanome.

Il ricorrente, pur senza contestare la sussistenza dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, rilevava tuttavia come la successiva condotta di trasferimento del denaro non potesse in nessun modo integrare il delitto di autoriciclaggio. Ogni movimentazione avvenuta in criptovaluta risultava infatti regolarmente registrata in un distributer ledger – una sorta di libro contabile digitale – consultabile da chiunque, in grado di fornire le generalità della parte che aveva acquistato la moneta virtuale: l’operazione, dunque, non era né anonima né in grado di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro impiegato.

Ed ancora, rilevava l’indagato come in realtà non si trattasse nemmeno di una vera e propria attività finanziaria riciclatoria quanto, piuttosto, di un semplice cambio valuta Euro / Bitcoin, moneta poi utilizzata per l’acquisto di spazi pubblicitari su piattaforme web per adulti.

I Giudici della Suprema Corte, nonostante i numerosi profili di novità della vicenda in esame, hanno inteso valorizzare la consolidata giurisprudenza in materia di riciclaggio, condividendo così quanto argomentato dal Tribunale ligure.

Relativamente alla invocata tracciabilità dell’operazione di acquisto della criptovaluta, la Corte ha rilevato come la presenza di un c.d. registro digitale fosse, almeno nel caso di specie, sostanzialmente irrilevante.

Non si è trattato di un acquisto diretto di Bitcoin da parte dell’indagato – argomentano i Giudici -, ma di un trasferimento di somme di denaro a società estere successivamente incaricate di cambiare la valuta ricevuta in Bitcoin. L’indagato, dunque, non ha agito in autonomia ma si è servito di un intermediario specializzato, che si è interposto nella identificazione del denaro.

Peraltro, continua la Corte, bisogna rilevare come tali transazioni siano avvenute per il tramite di soggetti prestanome, titolari apparenti delle carte Postepay dalle quali partivano i bonifici in favore delle società exchanger.

L’analisi della blockchain, perciò, non avrebbe di certo ricondotto al reale proprietario del denaro riciclato.

In ogni caso, specificano i Giudici: “in tema di autoriciclaggio, l’intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l’idoneità ex ante della condotta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Non convince nemmeno l’assunto difensivo secondo il quale la condotta dell’indagato si esaurirebbe in un mero cambio di valuta Euro / Bitcoin.

Alle transazioni in esame, che hanno concretamente inserito nel circuito economico del denaro di comprovata provenienza illecita, deve essere attribuito carattere finanziario trattandosi di operazioni che, quantomeno in Italia, possono essere eseguite esclusivamente da soggetti iscritti nella apposita sezione prevista dal Testo Unico bancario, destinata a coloro che esercitano professionalmente l’attività di cambiovalute.

Quanto appena enunciato è stato ulteriormente ribadito in una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 27023 depositata il 13 luglio 2022, che, confrontandosi con argomentazioni difensive del medesimo tenore di quelle sopra rappresentate, ha sottolineato come l’attività di exchange sia a tutti gli effetti una operazione speculativa, con la quale il soggetto ricerca il raggiungimento di un utile, che “si presta ad agevolare condotte illecite, in quanto – a differenza di quanto rappresentato in ricorso con il richiamo alle registrazioni sulla blockchain e sul distribuited ledger – è possibile garantire un alto grado di anonimato, senza previsione di alcun controllo sull’ingresso di nuovi nodi e sulla provenienza del denaro convertito”.

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