La sentenza n. 39615 del 20 ottobre 2022, della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha fatto il punto sullo status giurisprudenziale in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex. D.Lgs 231/01 correlata agli infortuni sul lavoro enunciando anche un importante principio relativo all’onere della prova.
Nella vicenda in esame, una società veniva ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5e 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001, in relazione alle lesioni colpose patite da un proprio dipendente a seguito della violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro. La società condannata si è quindi lamentata del fatto che le decisioni dei giudici di merito non avessero adeguatamente approfondito i temi connessi ai criteri d’imputazione, vale a dire l’interesse e il vantaggio derivanti dal reato a favore dell’ente.
La Corte di Cassazione, nel rispondere alla censura, ha svolto un’interessante ed esaustiva ricostruzione del sistema delineato dal D.Lgs 231/01, richiamando altresì i propri precedenti giurisprudenziali. Ribadito che “la responsabilità degli enti può essere definita come una vera e propria responsabilità da colpa di organizzazione, caratterizzata dal malfunzionamento della struttura organizzativa dell’ente, la quale dovrebbe essere volta – mediante adeguati modelli – a prevenire la commissione di reati”, la sentenza si è soffermata quindi sui criteri d’imputabilità all’ente.
La Cassazione ha ribadito quanto già affermato in tante altre circostanze dal giudice di legittimità, ossia che nei reati colposi l’interesse o il vantaggio per l’ente non devono riferirsi all’evento del reato (ossia l’infortunio), bensì alla condotta “sub specie di risparmio di spesa o di accelerazione e massimizzazione della produzione”. Interesse e vantaggio che la Cassazione chiarisce essere alternativi e concorrenti: il primo presuppone una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta dal soggetto agente che va valutata ex ante, mentre il secondo costituisce un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex postsulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito. Semplificando il pensiero degli Ermellini, possiamo dire che ricorre il requisito dell’interesse qualora l’autore del reato abbia consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.
L’interesse, spiega ancora la Suprema Corte, è un criterio soggettivo, che attiene cioè alla sfera di volontà di chi agisce allo scopo di far guadagnare un beneficio all’ente il cui il raggiungimento è irrilevante ai fini della responsabilità. L’importante, insomma, è che si sia agito con quell’obiettivo. Tuttavia, il criterio dell’interesse non è esclusivo, come potrebbe sembrare di primo acchito, ai soli reati dolosi, ma è tipico anche di quelli commessi con colpa cosciente, vale a dire con la previsione del verificarsi dell’evento che, però si confida di evitare.
Il vantaggio, cioè il beneficio tratto dalla carenza organizzativa, è una conseguenza oggettiva del difetto organizzativo e deve avere una certa consistenza che deve essere valutata dal giudice di merito. La Suprema Corte non spiega in che cosa consista detta consistenza, ma si limita ad affermare che deve trattarsi di un beneficio “non irrisorio”.
La sentenza in esame presenta però un profilo in parte innovativo: la Suprema Corte ha infatti ammonito i giudici di merito sulla necessità di indagare e, quindi, di motivare, sulla sussistenza del vantaggioperseguito dalla condotta del reato. “La condotta, nei reati colposi d’evento contro la vita e l’incolumità personale commessi sul lavoro, è rappresentata dalla violazione delle regole cautelari antinfortunistiche, ed è dunque in riferimento ad essa che bisognerà indagare se, ex post, l’ente abbia ottenuto un vantaggio di carattere economico (…) il vantaggio viene rapportato alle specifiche contestazioni mosse alla persona fisica, salvaguardandosi il principio di colpevolezza, ma allo stesso tempo permettendo che venga attinto da sanzione penale anche il soggetto che, in concreto ed obiettivamente, si è giovato della violazione cautelare, vale a dire l’ente.”
Ai fini dell’attribuzione di responsabilità, perciò, non è sufficiente l’affermazione generica dell’esistenza di un vantaggio che, invece, deve essere concretamente accertato.
Ma c’è di più.
La Suprema Corte ha infatti affermato che anche la “colpa da organizzazione” deve essere accertata dal giudice di merito perché “la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore (…) non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell’illecito dell’ente, ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussista la colpa di organizzazione, che va però specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente può dare dimostrazione dell’assenza di tale colpa”.
Il chiarimento della Corte di Cassazione è quindi importante perché, spesso, nella prassi giudiziaria l’esistenza della colpa da organizzazione e del vantaggio per l’ente sono dati quasi per presupposti, in violazione delle regole che attengono all’onere della prova.