Prescrizioni antinfortunistiche: cosa succede se non si può pagare l’oblazione?

Ammesso alla procedura di estinzione della contravvenzione antinfortunistica, dopo aver adempiuto alle prescrizioni impartite dall’autorità di vigilanza, il contravventore non è in grado di pagare l’oblazione amministrativa perché l’impresa viene posta in liquidazione o perché fallita.

Che cosa succede?

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza Sez. 3, 30 novembre 2022, n. 45433 ha risposto al quesito.

Va innanzitutto ricordato che al cospetto di una violazione delle norme antinfortunistiche punite con la pena dell’ammenda o con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore, per effetto della procedura disciplinata dal D.lgs 758/94, può estinguere il reato ottemperando alle prescrizioni impartite dall’autorità e, quindi, pagando l’oblazione nel termine previsto dal provvedimento emesso a seguito della c.d. “rivisita”, vale dire dell’ispezione finalizzata alla verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni.

La sanzione pecuniaria è pari al quarto del massimo della pena edittale prevista per la contravvenzione contestata.

Questa procedura consente l’estinzione anticipata del reato che, perciò, non è più procedibile. Infatti, salvo che le indagini non siano ancora iniziate, l’autorità di controllo informa il magistrato dopo che la procedura oblativa è conclusa.

L’articolo 24 del D.lgs 758/94 consente comunque di estinguere il reato anche in un momento successivo alla scadenza del termine previsto per l’ottemperanza. Il giudice, infatti, può valutare l’adempimento tardivo o, comunque, l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza per consentire al contravventore di estinguere il reato mediante il pagamento dell’oblazione.

Anche in questo caso la sanzione pecuniaria è pari ad un quarto del massimo edittale della pena prevista per il reato.

Orbene, che cosa succede se il contravventore, dopo aver ottemperato alle prescrizioni, non è in grado di pagare la somma prevista a titolo di oblazione?

Il reato non si estingue e il procedimento penale riprende il suo normale corso.

Non ha alcuna importanza, spiega la Corte, che l’impresa sia stata posta in liquidazione e, quindi che il suo amministratore, anche contravventore, non potesse disporre del patrimonio aziendale.

Richiamando il proprio orientamento giurisprudenziale, la Cassazione ha ricordato che il sopravvenuto stato di liquidazione societaria, nemmeno se determinato da difficoltà finanziarie, può costituire causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato adempimento alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza nell’ambito della procedura di estinzione prevista, in materia di infortuni sul lavoro, dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del contravventore, ammesso alla procedura di estinzione dei reati antinfortunistici o in materia di igiene del lavoro non costituisce impedimento rilevante, idoneo a giustificare il mancato espletamento della procedura estintiva.

Soltanto nel caso in cui l’interessato versi in uno stato patologico di tale gravità da determinarne, per tutta la durata, un’assoluta incapacità di intendere e di volere, in grado di impedirgli anche solo di dare disposizioni ad altri per l’adempimento, si è al cospetto di una causa di giustificazione del mancato pagamento.

La patologia rilevante, si badi bene, deve influire sulla capacità d’intendere e volere, sicché malattie che comportino impedimenti di altra natura (ricoveri, interventi chirurgici ecc..) non sono comunque rilevanti per giustificare il mancato pagamento dell’oblazione perché, secondo quanto stabilito dagli Ermellini, il contravventore è comunque in grado di impartire a terzi il compito di effettuare il pagamento.

Ricordiamo poi che, in forza di altra giurisprudenza, il pagamento tardivo dell’oblazione non solo non consente l’estinzione del reato, ma non è neppure ripetibile né, infine, può essere tenuto in conto nel caso di applicazione di altre sanzioni pecuniarie.

I rimedi al mancato pagamento, comunque, non mancano.

A parte, ovviamente, l’opzione dibattimentale finalizzata al riconoscimento dell’insussistenza della violazione, al contravventore è comunque consentito chiedere l’oblazione davanti al giudice, come già si è detto, oppure concordare con il pubblico ministero l’applicazione della pena ex art. 444 e seguenti c.p.p., il cosiddetto “patteggiamento”. Tale ultima opzione può essere, in molti casi, più economica rispetto all’oblazione perché la pena pecuniaria può essere ridotta per effetto dell’applicazione di circostanze attenuanti delle quali non si può tener conto in caso di oblazione.

Lo svantaggio di questa scelta consiste nel fatto che la sentenza di patteggiamento è iscritta anche nel casellario giudiziale e che, per certi aspetti, è equiparata ad una vera e propria condanna.


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