La patente a punti come nuovo sistema di classificazione delle imprese.
Per effetto del decreto legge 19 del 2 marzo 2024 cambierà, a partire dal prossimo ottobre, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 27 D.lgs 81/08) con l’introduzione della c.d. patente a punti. Le imprese e i lavoratori autonomi che “operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89 comma 1 lett. a)” sono dotati di una patente alla quale è attribuito un punteggio inziale di trenta crediti.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo in misura differente a seconda della tipologia di violazione.
a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1) la morte: venti crediti;
2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.
I crediti persi possono essere recuperati tramite la partecipazione ai corsi sulla sicurezza, nella misura massima di cinque per ogni corso e, comunque, al massimo di quindici (per anno o complessivamente? Non è chiaro).
Le imprese o i lavoratori autonomi che hanno meno di quindici punti non possono “operare nei cantieri”,fatto salvo la possibilità di concludere i contratti in corso.
Criticità della riforma.
Quando sorge il presupposto per la decurtazione dei punti?
Il legislatore non ha preso posizione è si è limitato a fare riferimento ai non meglio precisati “provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.” Secondo quanto disposto dalla nuova norma sarà compito dell’Ispettorato del Lavoro emettere il provvedimento di decurtazione dei punti.
Spetta alle autorità amministrative il compito di inviare l’informativa all’INL dell’accertamento dell’infrazione. Ma se la stessa ha natura penale, non vi è alcun provvedimento “definitivo”, quindi non è possibile decurtare i punti, almeno fino a quando la sentenza di condanna non è passata in giudicato.
Non è chiarito come ci si debba comportare nel caso in cui la decisione dell’autorità amministrativa sia poi disattesa dal giudice penale che abbia ritenuto insussistente la violazione contestata. Se i punti sono già stati decurtati, come rimediare?
La nuova disciplina crea una commistione tra responsabilità individuali e dell’impresa che rischia di generare ingiustizie. Anche l’illecito proprio del preposto, ad esempio, vincola l’azienda che vedrà decurtare i propri punti. Ben potrebbe essere, però, che il reato sia commesso per un comportamento individuale specifico della persona (che, ad esempio, si è distratta o non ha svolto le proprie mansioni lavorative con cura). In assenza di difetti organizzativi propri dell’ente, insomma, non si capisce perché lo stesso dovrebbe pagare le conseguenze per il fatto di un suo dipendente, debitamente informato e formato.
Leggendo il provvedimento sorgono molti altri quesiti ai quali non è dato rispondere.
L’impresa penalizzata potrebbe prendere provvedimenti disciplinari verso il suo preposto o il suo dirigente? Ne ricaverebbe qualche beneficio in relazione al ripristino dei punti?
Non è chiaro poi che cosa accada se, dopo la decurtazione dei punti, cambia il datore di lavoro oppure il responsabile dell’illecito sia stato licenziato o, comunque, non abbia più alcun rapporto con l’impresa. Come potrà quest’ultima recuperare i punti posto che la norma subordina il reintegro del punteggio alla frequentazione del soggetto nei cui confronti è stato emanato il provvedimento sanzionatorio. La norma non stabilisce come superare l’impasse.
Il divieto di “operare nei cantieri”, (qualunque cosa ciò significhi) per le imprese o i lavoratori autonomi dotati di meno di quindici punti sulla patente, potrebbe causare effetti societari ed occupazionali gravissimi dei quali probabilmente non si è tenuto conto nel momento della redazione del decreto-legge. È facilmente immaginabile che si adotteranno soluzioni trasversali per non incappare nella severa sanzione della legge.
Resta da chiarire come andrà regolata la responsabilità contrattuale per gli impegni già assunti dall’impresa, ma non ancora adempiuti prima della decurtazione ostativa dei punti dalla patente.