La patente a punti per la sicurezza nei cantieri: la disciplina definitiva

La legge di conversione del decreto legge 19 del 2024 che, come noto, ha introdotto la c.d. patente a punti per la sicurezza nei cantieri, ha corretto alcune imprecisioni del testo originario.

La patente a punti dovrà essere richiesta mediante autocertificazione unitamente alla presentazione della domanda con modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero del Lavoro.

In caso di false dichiarazioni accertate in sede di controllo successivo al rilascio, la patente è revocata e potrà essere rilasciata soltanto dopo un anno. Non è chiaro se il provvedimento di revoca consegua alla sentenza di condanna per il reato di falso e neppure quali siano i rimedi contro errori dell’amministrazione.

 

I soggetti ai quali si applica la disciplina della patente a punti sono le “imprese” e i lavoratori autonomi che “operano nei cantieri” di cui all’articolo 89 comma 1 lett. a) TUS. Rispetto al decreto-legge è stata ampliata la categoria dei soggetti onerati del possesso della patente poiché sono ora esenti soltanto le imprese in possesso di una SOA in classifica pari o superiore alla terza.

Sono esclusi dalla disciplina coloro che “effettuano mere forniture o prestazioni meramente intellettuali”, considerato, evidentemente, il basso rischio infortunistico al quale sono soggetti.

 

Il nuovo sistema di qualificazione poggia sulla concessione di trenta crediti inziali che saranno oggetto di decurtazione a seguito della commissione di alcune infrazioni antinfortunistiche specificamente individuate in un apposito allegato (disponibile pe ril download al fondo di questo articolo) .

Si varia dalle violazioni antinfortunistiche, agli infortuni gravi, gravissimi e, ovviamente a quelli mortali, ma anche alle infrazioni relative agli obblighi di comunicazione.

Gli unici infortuni rilevanti sono quelli occorsi al “dipendente dell’impresa”, il che significa che quello cagionato ad un terzo, magari anche mortale, non rileva ai fini della decurtazione dei punti. Scelta discutibile.

La norma non sembra fare distinzione tra infortuni (o, comunque, violazioni) verificatisi all’interno dei cantieri ex art. 89 comma 1 lettera a) del TUS e gli altri. Ciò significa che anche gli infortuni verificatisi al di fuori dell’attività disciplinata dal Titolo IV del TUS costituiscono un presupposto per la decurtazione dei punti.

La tabella prevede una gerarchia di gravità non sempre del tutto coerente.

L’ambito di applicazione della nuova disciplina è circoscritto per i lavoratori autonomi. Partendo dal presupposto (non sempre condiviso) che il lavoratore autonomo non abbia dipendenti (altrimenti sarebbe una impresa individuale) e fermo restando l’obbligo di chiedere la patente a punti per poter operare nei cantieri, i casi di decurtazione dei crediti della patente sono molto limitati. Il lavoratore autonomo non è tenuto a redigere il POS e nemmeno è obbligato a partecipare ai corsi di formazione (art. 21 TUS), sicché le relative inadempienze non possono costituire presupposto per la decurtazione dei punti.


 

a)   La decurtazione dei punti e le garanzie.                           

Novità significative si registrano con riferimento ai presupposti per la decurtazione dei punti e sulle modalità di ripristino.

La  decurtazione consegue alle sentenze passate in giudicato e alle ordinanze ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 689/81.

Quanto alle sentenze passate in giudicato, non è stato specificato se in tale categoria debbano ricomprendersi anche quelle di patteggiamento. Alla luce di altre riforme (la c.d. riforma Cartabia), la risposta non potrebbe che essere quella negativa. Non essendo neppure stato chiarito se rilevino soltanto le sentenze di condanna, si potrebbe argomentare che anche le assoluzioni potrebbero costituire il titolo per la decurtazione dei punti. Nel merito il tema si porrà soprattutto per il caso delle prescrizioni del reato intervenute dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Non costituiranno presupposto per la decurtazione dei punti, invece, le ordinanze di archiviazione in seguito alla oblazione amministrativa (d.lgs 758/94) né i decreti penali di condanna, non essendo qualificabili come “sentenze”.

Come già fatto rilevare a commento del testo del decreto-legge, il tema che invece si porrà sarà quello temporale: la sentenza definitiva interverrà ad anni di distanza dall’infortunio e ciò consentirà alle imprese di elaborare tutte le strategie opportune per eludere la misura della decurtazione. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro avrà comunque la possibilità di sospendere la patente in via cautelativa ma soltanto in caso di infortunio dal quale sia derivata la morte o un’inabilità permanente del lavoratore.

Le ordinanze previste dalla legge 689/18, invece, sono emesse per le violazioni in materia di previdenza e lavoro diverse da quelle in materia di sicurezza sul lavoro per le quali vigono le regole specifiche dettate dal d.lgs 758/94. Di fatto, quindi, si tratta delle violazioni previste dall’articolo 3 del decreto-legge 12/2002 in materia di lavoro irregolare.

 

Per quanto riguarda il rispristino dei punti il legislatore, forse consapevole delle molte insidiosità della previgente normativa, ha letteralmente fatto tabula rasa demandando ad un futuro decreto ministeriale la nuova disciplina. Va da sé che, in assenza di questo decreto, la patente a punti non potrà entrare in vigore.

Chi opera nei cantieri pur essendo privo di una patente idonea è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 10% del valore dei lavori (previsione che, ovviamente, complicherà il lavoro degli agenti accertatori) e comunque non inferiore a sei mila euro.

Che fare, poi, nel caso in cui i punti siano decurtati erroneamente, oppure sia applicata erroneamente la sanzione per chi opera nei cantieri senza crediti sufficienti oppure, ancora, per chi non si sia visto riconoscere il corretto reintegro?

Il testo di legge tace. L’unica garanzia prevista riguarda il provvedimento di sospensione per il quale è previsto il ricorso di cui all’articolo 14 comma 14 del TUS (“entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.”).

In caso di commissione di più violazioni compiute nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo, i punti da decurtare sono determinati in misura non eccedente al doppio della violazione più grave.

Il Ministero del lavoro, infine,  potrà estendere l’ambito di applicazione della patente a punti anche ad altri “ambiti di attività”.




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