Omicidio colposo con violazione della normativa antinfortunistica: in presenza di gravissime carenze organizzative le deleghe non salvano il consiglio di amministrazione.
La Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40682 depositata il 6.11.2024, è stata chiamata ad occuparsi di un infortunio mortale occorso ad un lavoratore impegnato nell’esecuzione di lavori di costruzione di una vasca di contenimento delle acque, travolto da una lastra di cemento armato rovesciatasi a causa di gravissimi errori intervenuti nella fase di produzione e installazione della stessa.
I giudici di merito avevano rilevato come l’incidente occorso presso il cantiere fosse il frutto di macroscopiche carenze organizzative direttamente imputabili ai vertici della società produttrice del manufatto che, è emerso, operava omettendo i dovuti controlli di effettiva idoneità tecnica dei prefabbricati. L’istruttoria, inoltre, aveva consentito di accertare l’esistenza di una vera e propria prassi aziendale, volta a dare prevalenza alla puntualità dei tempi di consegna rispetto alla qualità del prodotto finito, secondo la quale i controlli delle specifiche tecniche dei prodotti – necessarie a scongiurare proprio il rischio ribaltamento – venivano preordinatamente omessi.
Su questi presupposti, la Corte territoriale aveva ritenuto di dover confermare la condanna emessa dai giudici di primo grado nei confronti del vertice direttivo della società produttrice dei prefabbricati, a prescindere dai ruoli dagli stessi ricoperti e dalle deleghe conferite in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Tale condanna, lamentano tuttavia i difensori, fonderebbe sul riconoscimento di una sostanziale responsabilità da posizione derivante dall’essere gli imputati rispettivamente presidente e membri del consiglio di amministrazione della società.
La Corte di Cassazione, investita del ricorso, ha utilmente rianalizzato la recente pronuncia “Rinaldi” (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 4476/2022) che in tema di deleghe gestorie e di funzioni fornisce un quadro estremamente chiaro e puntuale delle differenze esistenti tra i due istituti (sentenza già commentata su questo blog, in “Delega gestoria e delega per la sicurezza. Finalmente un po’ di chiarezza dalla Cassazione” del 15.03.2023), ed ha osservato come, in effetti, il principio di diritto espresso dalla corte territoriale, secondo il quale gli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro graverebbero su tutti i componenti del CdA, non può trovare applicazione nel caso in esame in ragione dell’esistenza di un apposito sistema di deleghe.
Tuttavia, osserva la Corte, sebbene ci si trovi in presenza di deleghe gestorie ex art. 2381 c.c. e di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 tutte validamente conferite, non può ignorarsi come l’evento in questione sia stato il risultato di una “totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell’attività produttiva quale politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto”. In tale frangente, pur in presenza di deleghe gestorie, permane in capo al consiglio di amministrazione un dovere di vigilanza sull’andamento della gestione e un obbligo di intervento in funzione sostitutiva ovvero, per quanto riguarda la delega di funzioni prevista dal D.Lgs. 81/2008, un generale dovere di controllo e vigilanza.
Richiamando un precedente giurisprudenziale della medesima sezione, la sentenza “Vascellari” n. 4969/2014, i giudici di legittimità hanno ribadito come l’esistenza di un sistema di deleghe validamente conferite non possa, di per sé, essere considerato sufficiente ad escludere profili di responsabilità in capo all’organo direttivo delegante, poiché “in tema di individuazione delle responsabilità penali all’interno delle strutture complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti solo se tali eventi siano il frutto di occasionali disfunzioni mentre, nel caso siano determinati da difetti strutturali aziendali ovvero del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali”.