Citazione diretta a giudizio dell’Ente imputato ai sensi del D.Lgs. 231/2001: la Suprema Corte si esprime favorevolmente.

Con la sentenza n. 8369 depositata il 28 febbraio 2025, la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato il delicato tema del corretto esercizio dell’azione penale nei confronti dell’Ente imputato di un illecito amministrativo derivante da reato.

Sebbene la questione non appaia del tutto nuova, sul punto – lo si ricorda – si sono  recentemente espresse la Quarta sezione penale con la sentenza n. 40724/2024 e la Terza sezione penale con la sentenza n. 2062/2025, la pronuncia in esame ha il pregio di essersi finalmente confrontata con il merito della vicenda, individuando un principio di diritto di portata generale in grado di risolvere i problemi interpretativi emersi nel corso degli ultimi mesi.

 I Giudici della Quinta sezione sono stati chiamati a pronunciarsi in merito agli eventuali profili di abnormità dell’ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Rimini, che ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di un Ente imputato a norma del D.Lgs 231/2001.

Secondo l’impostazione del Tribunale, nei confronti degli Enti l’azione penale deve essere obbligatoriamente esercitata nelle forme previste dall’art. 59 D.Lgs. 231/2001 che, compiendo espresso richiamo all’art. 407 bis co. 1 c.p.p., non contempla la citazione diretta.

Da ciò deriva che, sebbene nel caso specifico il reato presupposto da cui discenderebbe l’illecito amministrativo dell’Ente rientri nei casi per i quali si doveva procedere con citazione diretta a giudizio, nei confronti del solo Ente si deve comunque procedere con l’emissione di una richiesta di rinvio a giudizio che comporta la celebrazione dell’udienza preliminare.

Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica di Rimini lamentando, nel merito, un errore di giudizio del Tribunale che avrebbe omesso di confrontarsi con l’intervenuto ampliamento del novero dei reati presupposto della responsabilità dell’Ente, tra cui quelli per i quali si deve procedere con citazione diretta a giudizio. In tale contesto, lamenta il ricorrente, deve inserirsi la disposizione di cui all’art. 59 D.Lgs. 231/2001 che, sebbene in origine non contemplava tali forme processuali, ora non potrà che ammettere che, nei casi in cui è previsto dalla legge, anche nei confronti dell’Ente si proceda con citazione diretta in giudizio.

Da un punto di vista funzionale, l’ordinanza del Tribunale parrebbe dunque viziata da profili di abnormità, poiché imporrebbe al Pubblico Ministero di esercitare l’azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio, compiendo un atto nullo.

Sul punto, i Giudici della Suprema Corte, ricorrendo ad una interpretazione sistematica e letterale dell’art. 59 D.Lgs. 231/2000, rilevano come nel caso specifico si verta in una situazione tipica di vera e propria dimenticanza del Legislatore e non, come sostenuto dal Tribunale di Rimini, in una volontà di escludere l’esercizio dell’azione penale a mezzo citazione diretta per il solo illecito dell’Ente.

Diversamente, volendo dar seguito all’interpretazione dell’ordinanza impugnata, si determinerebbe l’irragionevole conseguenza di derogare al principio generale della trattazione unitaria dell’accertamento della responsabilità penale per l’imputato e di quella amministrativa dell’Ente, in evidente violazione dalla disposizione contenuta nell’art. 38 del D.Lgs. 231/2001 a mente del quale, di norma, i due procedimenti devono essere riuniti, seguendo solo eccezionalmente strade diverse.

Peraltro, l’orientamento richiamato nell’ordinanza del Tribunale confliggerebbe altresì con l’art. 36 D.Lgs. 231/2001 che, dopo aver attribuito al Giudice del reato la competenza a decidere sull’illecito amministrativo, afferma che i due illeciti devono essere trattati dal Tribunale nella medesima composizione osservando “le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende” intendendo, cioè, che la contestazione dell’illecito amministrativo dovrà seguire il rito previsto per il reato.

Deve inoltre rilevarsi come a fronte dell’introduzione nel rito per citazione diretta dell’udienza predibattimentale, che contempla la possibilità di una pronuncia di non luogo a procedere, imporre l’instaurazione di due distinti percorsi processuali per l’accertamento delle responsabilità della persona fisica e dell’Ente apparirebbe – ancora di più – una evidente distorsione del sistema.

In ultimo, osserva la Corte, non può ignorarsi che tra l’accertamento del reato presupposto e quello dell’illecito amministrativo vi è un rapporto di sostanziale pregiudizialità che impone, come detto, la celebrazione di un processo unico davanti al medesimo Giudice, scongiurando così eventuali contrasti di giudicati.

Tutte le argomentazioni sopra esposte, conclude il Collegio, consentono di superare il dato letterale dell’art. 59 D.Lgs. 231/2001.

L’ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Rimini, che obbliga di fatto il Pubblico Ministero ad esercitare l’azione penale mediante la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, appare idonea a determinare una vera e propria stasi del procedimento, imponendo al Pubblico Ministero il compimento di un atto nullo.

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