Gestione dei rifiuti, delega ambientale, responsabilità penale degli amministratori e amministrativa

1. Responsabilità degli amministratori e dell’impresa ex D.Lvo 231/01.


La non corretta gestione dei rifiuti costituisce fonte di responsabilità penale per gli organi direttivi di una società, ma anche per la stessa impresa che può essere chiamata a rispondere ex D.Lvo 231/01.


Da un lato l’articolo 178 del TUA che, come noto, nel sancire i principi generali della gestione dei rifiuti sancisce che “…La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga.


Inoltre, si richiama l’articolo 183 del TUA che, a sua volta, attribuisce la responsabilità diretta della gestione dei rifiuti alle persone giuridiche rappresentante dagli amministratori.


Le due disposizioni, dunque, nell’interpretazione della giurisprudenza, consentono l’incriminazione diretta degli organi apicali delle società per i reati previsti in materia dal testo unico ambientale.


Vero è che l’amministratore può conferire una delega ad un altro soggetto per la gestione ambientale, purché siano rispettate le necessarie formalità che ne garantiscano l’effettività.


Alcune decisioni della Corte di Cassazione hanno però evidenziato un aspetto sul quale conviene riflettere: le dimensioni dell’azienda non costituiscono una condizione necessaria per l’esercizio della delega. Questo significa che è rimesso alla discrezionalità dell’imprenditore su come organizzare la gestione dei rifiuti e, più in generale quella ambientale.


La Corte di Cassazione ha più volte chiarito (richiamando l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale) che per produrre effetti esimenti in capo a chi l’ha rilasciata, la delega deve avere alcuni requisiti specifici:


  1. deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale,

  2. il delegato deve essere soggetto idoneo e qualificato,

  3. la delega deve conferire, oltre ai poteri, anche l’autonomia decisionale e finanziaria necessaria,

  4. deve essere provata giudizialmente in modo certo.

Per quanto riguarda quest’ultimo profilo, che in verità esprime semplicemente un’esigenza processuale, è sufficiente un documento con data certa, sulla falsariga di quanto avviene in materia antinfortunistica.


La delega deve essere totale, cioè deve escludere in capo al delegante la sussistenza di poteri di natura discrezionale. Si tratta di una pretesa rigorosa che forse non fa il conto con la realtà di alcune imprese di grosse dimensioni nelle quali non si può escludere che l’amministrazione decida di tenere per sé una parte rilevante della gestione ambientale, per le sue ricadute politico-economico.


2. La responsabilità amministrativa ex D.Lvo 231/01 e la necessità della delega ambientale.


Sebbene si sia affermato che le dimensioni dell’impresa non impongono l’adozione di deleghe ambientali, in taluni casi la giurisprudenza ha affermato che: “La mancanza di deleghe di funzioni, nei termini sopra indicati, è fatto che di per sé prova la mancanza di un efficace modello organizzativo adeguato a prevenire la consumazione del reato da parte dei vertici societari”.


Pare allora d’intendersi che per una corretta gestione dei rifiuti, le imprese, almeno quelle di una certa dimensione, siano obbligate a dotarsi di una delega ambientale per andare esenti da responsabilità amministrativa ex D.Lvo 231/01.


Come noto l’illecito amministrativo punito da questo testo normativo consiste in un vero e proprio difetto organizzativo che ha consentito, se non addirittura agevolato, la commissione del reato presupposto.


Se quella interpretazione prendesse piede, si potrebbe affermare che è stato tipizzato un obbligo organizzativo che impone la necessità della delega ambientale, quasi a voler sottintendere che la presa in carico diretta da parte dell’organo apicale non sia di per sé sufficiente a garantire una corretta gestione dei rifiuti.

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