Gli obblighi di garanzia del datore di lavoro valgono anche nei confronti dei lavoratori di fatto.

Non è necessario formalizzare il rapporto di lavoro subordinato per l’insorgenza degli obblighi di garanzia il capo al datore di lavoro.

Così ha deciso la Corte di Cassazione civile, sez. lavoro, con ordinanza depositata in data 11 marzo 2022 n. 8042 in un caso nel quale un lavoratore ha chiesto il risarcimento di alcuni danni ad un ente pubblico, affermando di esserne stato dipendente di fatto.

Nel caso di specie il lavoratore aveva prestato la propria opera per un consorzio che non era mai stato costituito e che, di fatto, aveva lavorato alle dipendenze dell’ente comunale di cui faceva parte.

La Corte di Cassazione, a fronte della decisione di merito che aveva negato la qualifica di datore di lavoro in capo al Comune, ha invece ricordato che l’impianto normativo prevenzionistico mira a garantire eguale tutela a tutti i dipendenti, anche a quelli che operano senza un contatto di lavoro formalizzato e finanche senza retribuzione. Anche coloro che svolgono attività lavorativa per “mero spirito religioso”, senza formalizzazione di contratto e senza retribuzione, insomma, sono oggetto di tutela antinfortunistica.

Il richiamo normativo è principalmente all’articolo 299 del Testo Unico che, come noto, esprime il principio di effettività:

“Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.”

Non pare invece particolarmente pertinente il (consueto ed onnipresente) riferimento all’articolo 2087 del codice civile che, per la genericità del suo disposto, non fornisce alcun riferimento esegetico di valore.

L’arresto giurisprudenziale non può che essere condivisibile, anche perché in linea con il pensiero espresso ormai da decenni dal giudice di legittimità.

Oltretutto ricordiamo che gli obblighi di garanzia del datore di lavoro operano anche nei confronti dei terzi quali, ad esempio, fornitori, clienti, ospiti e, in generale, tutti coloro che accedono al luogo di lavoro.

Sarebbe dunque assurdo negare l’esistenza degli obblighi di garanzia nei confronti del lavoratore di fatto e riconoscerli verso soggetti terzi.

L’ordinanza si segnala anche per un altro interessante arresto.

Le tute con le strisce luminose utilizzate dagli addetti al ritiro dei rifiuti urbani sono da considerarsi DPI.

In vero, il principio pare davvero poco contestabile, posta l’evidente funzione prevenzionale che quegli indumenti sono destinati a svolgere.

Ma è comunque interessate la pronuncia che ricorda che anche gli indumenti di lavoro possono svolgere funzione di prevenzione e, come tali, rientrano nell’alveo di dispositivi di protezione individuale.

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