Smaltimento dei rifiuti e obbligo di attestazione al produttore. Novità del D.Lvo 116 del 2020.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 116 del 3 settembre 2020 sono state apportate alcune modifiche interessanti al regime di responsabilità nella gestione dei rifiuti.

In particolare, l’articolo 188 comma 5 è stato ripristinato nella (quasi) sua versione ante riforme del dicembre 2010 in chiave SISTRI, ma con una importantissima novità.

Dal 1° ottobre è immediatamente operativa la parte della norma che impone ai destinatari di rifiuti che sono autorizzati al compimento delle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14 E D15 dell’Allegato B alla Parte IV del TUA, di trasmettere al produttore l’attestazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti.

La norma, come detto, era già presente nel previgente testo normativo, ma non era mai entrata in vigore per la mancanza dei prescritti decreti attuativi.

Oggi non è più così: in attesa del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, la suddetta attestazione è obbligatoria e, soprattutto, costituisce una delle condizioni di esenzione dalla responsabilità condivisa del produttore per la gestione dei rifiuti.

Lo dice testualmente il nuovo articolo 188, comma 5 del TUA che, oltretutto, elenca anche il contenuto minimo dell’attestazione: dati dell’impianto e del suo titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

L’attestazione è obbligatoria quando si conferiscono i rifiuti ad un soggetto autorizzato al compimento delle operazioni indicate dalla norma, ma a prescindere dal fatto che quelle operazioni siano state effettivamente compiute.

È perciò irrilevante il fatto che il destinatario abbia avviato i residui immediatamente allo smaltimento senza preventivamente provvedere al loro deposito preliminare (D15): l’attestazione è comunque dovuta.

L’attestazione va compiuta con le formalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 1988 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Richiamo quanto mai complicato, posto che gran parte di quella legge è stata abrogata, ma che va presumibilmente intesa con riferimento alle c.d. “autocertificazioni”.

L’articolo 188 TUA, che porta con sé un’indubbia carica innovativa, presenta però alcuni vuoti significativi.

Non è previsto un termine entro il quale l’attestazione deve essere trasmessa.

Non è previsto che cosa debba fare il produttore nel caso in cui non riceva l’attestazione dal destinatario e, dunque, come possa svincolarsi dalla responsabilità condivisa.

Infine, last but not the least, la norma non prende in considerazione il caso in cui il rifiuto sia recuperato anziché smaltito, sicché non si vede quale attestazione debba essere trasmessa. Tuttavia, l’articolo 188 bis del TUA prevede che, con l’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità, i relativi decreti attuativi dovranno prevedere le modalità di comunicazione dell’attestato di smaltimento o di recupero ex art. 188 comma 5. Il che lascia intendere che l’omissione contenuta in quest’ultima norma sia una mera dimenticanza e che, pertanto, già oggi il destinatario debba inviare al produttore anche l’attestazione dell’avvenuto recupero dei rifiuti.

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