Il concorso tra la bancarotta prefallimentare e il delitto di autoriciclaggio: la Corte di Cassazione ne delinea i presupposti.
Non sussistono elementi ostativi a che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione concorra con il reato di cui all’art. 648 ter.1 c.p., anche nell’ipotesi di bancarotta prefallimentare.
Con la sentenza n. 1203, del 14 gennaio 2020, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione si è nuovamente occupata del delicato rapporto intercorrente tra bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio.
1) La vicenda.
L’intera vicenda trae origine dal sequestro preventivo del capitale sociale di una società di cui l’indagato socio unico ed amministratore, era accusato di concorso in bancarotta fraudolenta, di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed autoriciclaggio.
In pratica all’indagato si contestava l’operazione di reimpiego del denaro distratto dall’impresa fallita in altre società create ad hoc – tra le quali quella interessata dal sequestro.
La sottrazione ed il trasferimento dei beni della fallita venivano quindi dissimulati attraverso la “polverizzazione del patrimonio“, senza dar modo alla curatela di ricostruire le cause del dissesto e generando una illecita circolazione dei beni proventi di reato.
2) La prima questione giuridica: una condotta due reati?.
La difesa ha contestato l’ammissibilità del concorso tra i due reati affermando la mancanza di un “quid pluris” nella condotta dell’indagato, “denotante l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene”.
Si tratterebbe della medesima condotta in grado di integrare tanto la bancarotta quanto l’autoriciclaggio, di tale che, una doppia condanna, avrebbe configurato una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
La sentenza richiama preliminarmente i presupposti necessari per la configurazione del delitto di autoriciclaggio: la re-immissione dei proventi del precedente reato in attività economiche lecite; una condotta concretamente idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni e, da ultimo, l’esclusione della causa di non punibilità di cui al co. IV dell’art. 648ter.1 c.p.
In presenza di una condotta così delineata, spiega la Corte, ci si trova davanti ad una fattispecie di reato plurioffensiva, successiva ed indipendente rispetto alla bancarotta, “che si affranca dalla categoria del post factum non punibile, e che correttamente interpretata esclude in sé la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale”. E quindi, accertata la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto (i creditori del fallimento, in questo caso), il delitto di autoriciclaggio si pone a specifica tutela dell’amministrazione della giustizia e dell’economia pubblica nel suo insieme, concorrendo legittimamente con la bancarotta fraudolenta.
3) La seconda questione giuridica: dichiarazione di fallimento e consumazione dell’autoriciclaggio.
Scongiurato il rischio di una doppia sanzione per la medesima condotta, la Corte si è però trovata al cospetto di un ulteriore problema di carattere giuridico.
L’attività distrattiva è stata commessa prima della dichiarazione del fallimento che, come noto, costituisce il momento consumativo del reato fallimentare che, a sua volta è anche il presupposto, l’antecedente logico-giuridico, del delitto di autoriciclaggio. Ma questo è stato commesso prima della dichiarazione di fallimento e non dopo come, invece, richiede la norma incriminatrice.
È perciò ammissibile una inversione temporale dei momenti consumativi del reato?
Può l’autoriciclaggio fondarsi su un delitto non ancora consumato?
La risposta ai quesiti è del decisamente innovativa.
Il delitto di autoriciclaggio, si legge nella sentenza “deve ritenersi configurabile nelle ipotesi di distrazioni fallimentari compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali distrazioni erano ab origine qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 c.p., in considerazione del rapporto in cui si trovano il delitto di appropriazione indebita (aggravata ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 11, in considerazione delle qualità dei soggetti agenti; e quindi all’epoca dei fatti anche procedibile d’ufficio) e il delitto di bancarotta patrimoniale”.
L’appropriazione indebita, continuano i Giudici, non diviene il presupposto autonomo dell’autoriciclaggio poiché “la bancarotta [una volta configuratasi] assorbe l’appropriazione indebita ai sensi dell’art. 84 c.p., divenendo l’appropriazione un elemento costitutivo della bancarotta”.
I Giudici della Suprema Corte, al termine delle argomentazioni in diritto, offrono un’ulteriore chiave di lettura, tanto originale quanto discutibile.
Le condotte distrattive operate dall’indagato, si scrive, tanto precedenti quanto successive alla declaratoria di fallimento, si inseriscono in un “medesimo contesto fattuale con riferimento a un medesimo oggetto, in cui è pertanto configurabile un unico reato a formazione progressiva che viene a cessare con l’ultima delle operazioni poste in essere”.
Ed allora, in queste specifiche circostanze, il delitto di autoriciclaggio potrà atteggiarsi a reato permanente rendendo non necessario il ricorso alla fattispecie di appropriazione indebita per le condotte operate prima della dichiarazione di fallimento.
Evitando pericolose generalizzazioni, quindi, il reato di autoriciclaggio – seppur tipicamente istantaneo – potrebbe intendersi permanente tutte le volte in cui il caso specifico evidenzi una esecuzione progressiva di un unico progetto criminoso.
A tali medesime conclusioni, a ben vedere, era giunta in passato la Seconda Sezione della Suprema Corte con la pronuncia n. 29611 del 2016 là dove ammetteva che “il delitto di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive”.
In conclusione, quindi, l’articolata motivazione della Corte di Cassazione, fornendo due strade interpretative autonome e giuridicamente sostenibili, affronta ed esaurisce il quesito in merito all’ammissibilità del concorso tra la bancarotta e l’autoriciclaggio, anche nel caso di bancarotta prefallimentare.