Superbonus 110% il terzo è in buona fede se rispetta le norme antiriciclaggio.

L’importante sentenza della Corte di Cassazione, III sezione penale, n. 45558 del 1 dicembre 2022 ha affrontato il delicato tema del sequestro del credito d’imposta al cessionario del c.d. superbonus edilizio del 110%.

La decisione della Suprema Corte prende il via dal ricorso presentato dal Pubblico Ministero contro il provvedimento di dissequestro a favore di POSTE ITALIANE SPA di circa sette milioni di euro di credito di imposta che l’ente (cessionario) aveva acquisito da un soggetto che, come accertato in seguito dall’Agenzia delle Entrate, non aveva mai eseguito gli interventi edilizi oggetto del bonus.

Ricordiamo che il meccanismo del c.d. “superbonus del 110%” è stato così congegnato dal Legislatore. All’originaria possibilità di detrazione della spesa sostenuta per le tipologie di interventi edilizi previsti dalla legge si sono aggiunte altre due alternative. L’avente diritto può optare per il c.d. sconto in fattura, cioè uno sconto che i fornitori recuperano usufruendo di un credito d’imposta di pari importo dei beni e servizi prestati. L’avente diritto, in alternativa, può cedere a terzi il proprio credito d’imposta. Solitamente tale cessione avviene a favore di istituti bancari o similari (come nel caso di specie, a favore di POSTE ITALIANE), ma la normativa vigente non pone particolari limiti, posto che il credito può essere oggetto di successive cessioni da parte del primo cessionario.

Il quesito giuridico al quale la Corte Suprema è stata chiamata a rispondere attiene alla possibilità di sequestrare e poi confiscare il credito d’imposta, anche per equivalente, allorché lo stesso sia divenuto “di proprietà” di un terzo.

L’esigenza di apporre un vincolo giudiziario sul credito deriva dall’esistenza di un reato commesso dal titolare originario del bonus che non ha compiuto le opere edili oggetto del beneficio fiscale: una frode fiscale, oppure una truffa ai danni del terzo cessionario o dello Stato. Le ipotesi sono, insomma, diverse e variano a seconda delle modalità del fatto.

L’articolata sentenza, che costituisce una vera e propria summa in materia, articola complessi ragionamenti logico-giuridici e giunge alle seguenti conclusioni.

1) Il credito d’imposta ceduto non sorge a titolo originario a favore del cessionario (che, in termini giuridici, è il soggetto che “acquista o riceve” quel credito), bensì a titolo derivato, di conseguenza i vizi originari del credito si trasmettono anche al terzo che lo abbia ricevuto.

La cessione, insomma, non comporta l’estinzione del diritto alla detrazione a favore di un soggetto e la nascita ex novo di un altro diritto a favore del cessionario. Se il credito era inesistente, tale rimane anche dopo il suo trasferimento.

2) Le circolari ministeriali che si sono pronunciate sul punto (peraltro in maniera difforme: cfr Circolari ministeriali 23.6.2022 e 8.8.2020) non hanno alcun valore vincolante per il giudice, ma neppure per l’amministrazione pubblica, costituendo soltanto una “ausilio interpretativo” che non esplica alcun effetto cogente.

3) Il credito d’imposta scaturito da false fatture deve considerarsi “inesistente” e non “non spettante”. La distinzione è rilevante sia dal punto di vista fiscale, perché diverse sono le conseguenze sanzionatorie, che dal punto di vista penale.

Il credito deve considerarsi inesistente quando manca il presupposto costitutivo e l’inesistenza non è riscontrabile attraverso controlli automatizzati o formali da dati in anagrafe tributaria.

Il credito d’imposta inesistente del quale sia fatto indebito utilizzo è punito (penalmente) ai sensi dell’articolo 10 quater, comma 2 del D.lgs 74/2000 con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Pertanto, chi detragga consapevolmente il credito d’imposta falso sarà passibile di quella pena.

Fatte queste precisazioni, la Suprema Corte ha chiarito a quali condizioni il credito d’imposta sia sequestrabile (e, quindi, confiscabile), allorché ceduto al terzo in buona fede. Nel caso in esame, POSTE ITALIANE SPA è stata qualificata nel procedimento penale come “persona offesa” dal reato di truffa perpetrato a suo danno proprio attraverso la cessione del credito inesistente.

Secondo le regole codicistiche, i diritti del terzo in buona fede, estraneo al reato, restano salvi e sono intangibili anche al cospetto delle esigenze tributarie. Ma, spiega la sentenza in commento, secondo l’orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento (cfr. Cass. Pen., S.U. n. 9 del 28/4/1999, Bacherotti), per potersi qualificare come “persona estranea al reato” è necessario che sussistano due presupposti.

Innanzitutto è necessario non aver ottenuto alcun vantaggio dall’illecito penale.

Cosa che, evidentemente, nel caso in esame non è possibile affermare, poiché il credito portato in compensazione costituisce certamente un profitto, ossia un vantaggio economico-finanziario.

Quanto alla “buona fede”, spiegano ancora gi Ermellini, non è sufficiente non aver concorso nel reato, ma è altresì necessario che non sia ravvisabile alcuna negligenza nel comportamento che ha determinato l’acquisizone del bene sequestrato.

POSTE ITALIANE SPA è, agli effetti della normativa antiriciclaggio, una pubblica amministrazione e, quindi soggetta alle disposizioni del D.lgs 231/07. Orbene, proprio in applicazione di questa normativa, l’UIF (Unità per l’Informazione Italiana) aveva preventivamente emesso provvedimenti che mettevano in guardia le pubbliche amministrazioni dai pericoli inerenti a possibili operazioni illecite collegate al c.d. “Superbonus 110%”.

La sentenza, alla quale ci si richiama per opportuna lettura, elenca tutti quei provvedimenti e mette in evidenza come gli stessi avessero evidenziato le anomalie più ricorrenti, tra le quali proprio quelle occorse nel caso in esame. Si tratta allora di verificare se gli accertamenti di POSTE ITALIANE SPA siano stati sufficientemente diligenti, in relazione alle indicazioni dell’UIF e cronologicamente compatibili con l’asserzione della propria buona fede.

Come dire, insomma, che le verifiche antiriciclaggio non sufficientemente istruite prima dell’acquisizione del credito d’imposta (perché nel caso di specie le segnalazioni effettuate da POSTE ITALIANE furono tutte successive) impediscono all’ente di proclamare la propria buona fede.

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